Un bonus barriere a ridotta capacità. Non più bonus barriere architettoniche 75% per la sostituzione degli infissi, ma non solo. Stop anche per l’adeguamento dei servizi igienici, per la “messa a norma” delle porte e degli spazi e per tutti gli interventi che, pur essendo volti a eliminare ostacoli fisici e funzionali negli edifici, non riguardino la mobilità verticale.
È dunque un bonus barriere a ridotta capacità quello che residua dal decreto legge 28 dicembre 2023, avente ad oggetto “misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, che stravolge l’assetto applicativo del citato art. 119-ter, cancellando anche la possibilità di sconto in fattura dal 1 gennaio 2024, salvo poche e limitate eccezioni.
Fortissimo l’impatto del nuovo decreto anche per gli interventi sugli edifici unifamiliari, del tutto tagliati fuori, a meno che i relativi costi siano sostenuti da persone fisiche con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro o qualora sia presente “un soggetto in condizioni di disabilità accertata”.
Il decreto interviene in due direzioni, da un lato riducendo lo spettro degli interventi agevolabili, considerando ammissibili quelli “aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”, dall’altro modificando l’art. 2, comma 1-bis del Decreto cessioni (dl 38/2023).
Stop allo sconto in fattura
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo decreto 28 dicembre 2023, non sarà infatti più possibile effettuare lo sconto in fattura previsto all’art. 121 del Decreto Rilancio (dl 34/2020) anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, fatta eccezione per le spese inerenti a interventi su parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa e quelle sostenute da “persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro” ovvero sia presente “un soggetto in condizioni di disabilità accertata”.
Potranno altresì continuare a beneficiare delle opzioni alternative previste dall’art.121 del decreto rilancio le spese sostenute per gli interventi edilizi per i quali: “a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo”.
Nuovi obblighi di certificazione
Ma il decreto entra ancora più nel merito tecnico. Con il fine, dichiarato nella relazione illustrativa, “di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici”, introduce un nuovo obbligo di certificazione dell’efficacia degli interventi, ai sensi del decreto del ministero dei lavori pubblici n. 236/1989 che, si legge, «deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati», della quale tuttavia non vengono delineate le caratteristiche, e richiede la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con bonifico parlante.
Un provvedimento così rivoluzionario darà inevitabilmente origine a numerosi contenziosi in tutti quei casi in cui vi siano contratti già in essere, di forniture o di servizi, riferiti a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non più ammessi (esempio serramenti, sanitari, etc) o esclusi dal perimetro delle deroghe allo sconto in fattura.
Fonte: www.italiaoggi.it